Gestione Reclami
Data pubblicazione 12/05/2025
(Ai sensi del provvedimento Ivass n° 46 del 3/5/2016)
Il contraente,
l’assicurato, il
beneficiario e il
danneggiato hanno la
facoltà, ferma
restando la
possibilità di
rivolgersi
all’Autorità
Giudiziaria, di
inoltrare reclamo per
iscritto
all’intermediario o
all’impresa di
assicurazione.
La
funzione è gestita
dal Responsabile
della Funzione di
Gestione dei Reclami.
La funzione della
gestione reclami non
è esternalizzata.
Qualora
il reclamo sia
inoltrato all’
intermediario può
essere inviato con le
seguenti modalità a
uno dei seguenti
recapiti:
• posta ordinaria /
raccomandata inviata
a:
Wapiti Srl
Funzione
Gestione
Reclami
43122 Parma, via
Colorno 57
• posta elettronica: reclami@wapiti.it
• posta elettronica certificata: wapiti@legalmail.it
L’intermediario è
tenuto a dare
risposta scritta
entro 45 giorni dalla
data di ricevimento
del reclamo.
Il
contraente,
l’assicurato, il
beneficiario e il
danneggiato hanno
inoltre la
possibilità, qualora
non dovesse ritenersi
soddisfatto
dall’esito del
reclamo o in caso di
assenza di riscontro
da parte
dell’intermediario o
dell’impresa entro il
termine di legge (45
giorni dalla data di
ricevimento del
reclamo da parte
dell’intermediario),
di rivolgersi
all’IVASS, Servizio
Vigilanza
Intermediari, via del
Quirinale 21 00187
Roma (fax:
06-42133206, pec:
ivass@pec.ivass.it,
Info su:
www.ivass.it),
allegando la
documentazione
relativa al reclamo
trattato
dall’intermediario o
dall’impresa
preponente.
L’informativa è
integrata con la
procedura per la
presentazione dei
reclami in caso di
rapporti di libera
collaborazione ai
sensi dell’art. 22,
comma 10, D.L.
179/2012 convertito
in L. 221/2012.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il seguente
documento recepisce
le indicazioni
normative dell’IVASS
(Regolamento ISVAP n.
24/2008 come
modificato dai
provvedimenti IVASS
n. 30/2015;
n.46/2016, n.61-
63/2017; n. 76/2018,
n. 97/2020) circa
l’obbligo per
L’Intermediario di
adottare una Policy
per la gestione dei
reclami, che descrive
le procedure e le
modalità operative
previste per
un’efficace gestione
degli stessi.
Ai
fini della presente
procedura sono
escluse le
contestazioni
relative al
trattamento dei dati
personali di cui al
Regolamento UE
2016/679 (GDRP) in
materia di
Privacy.
OBIETTIVI
Di seguito sono
individuati i
principi generali a
cui la procedura si
ispira e sono
riportate alcune
definizioni utili per
la comprensione della
stessa.
La
procedura si basa sui
seguenti principi
generali.
✓
Tracciabilità: i reclami ricevuti
devono essere sempre
registrati nell’archivio informatico
(o cartaceo).
✓
Tempestività: l’Intermediario
garantisce il
rispetto dei termini
massimi di risposta
fissati dalla
normativa in 45
giorni dalla
ricezione del
reclamo. L’Intermediario
garantisce la
tempestiva
trasmissione del
reclamo all’impresa,
se di competenza di
quest’ultima.
✓
Trasparenza: Devono
essere sempre rese
note al cliente le
modalità
con cui presentare il
reclamo; deve inoltre
essere garantita la
massima trasparenza
nella rendicontazione
sull’attività
di gestione dei
reclami.
✓
Chiarezza: Le
risposte indirizzate
al reclamante devono
essere chiare,
scritte con un
linguaggio semplice e
facilmente
comprensibile. Nel
caso di mancato o
parziale accoglimento
del reclamo, L’Intermediario deve
fornire al reclamante
una chiara
spiegazione della
propria posizione e
deve informare in
merito alla
possibilità, prima di
interessare
l’Autorità
giudiziaria, di
rivolgersi all’IVASS
o alla Consob
(secondo quanto
indicato nei DIP
aggiuntivi) o a
sistemi alternativi
per la risoluzione
delle controversie
previsti a livello
normativo o
convenzionale,
specificandone la
modalità.
✓
Correttezza: nella
gestione del reclamo
la condotta
dell’Intermediario è
improntata alla
massima correttezza
nei confronti del
reclamante.
✓
Conoscenza:
l’Intermediario
assicura la
conoscenza delle
regole in materia di
gestione dei reclami
da parte di
dipendenti/addetti/collaboratori
e del personale
preposto
all’attività, curando
la formazione di
quest’ultimo in
maniera adeguata in
relazione ai compiti
attribuiti.
✓
Gratuità: l’Intermediario
garantisce la
gratuità
dell’interazione con il
personale preposto
per la gestione dei
reclami.
DEFINIZIONI
✓
Attività
di intermediazione
assicurativa: l’attività
che consiste nel
presentare o proporre
contratti
assicurativi o nel
prestare assistenza e
consulenza
finalizzate a tale
attività
e, se previsto
dall’incarico di
intermediazione,
nella conclusione dei
contratti ovvero
nella collaborazione
alla gestione o
all’esecuzione,
segnatamente in caso
di sinistri, dei
contratti
stipulati.
✓
Dipendenti e
collaboratori: i
soggetti che, dietro
compenso, su incarico
degli intermediari
iscritti nelle
sezioni A, B, D ed F
del RUI, svolgono
l’attività di
intermediazione
assicurativa e
riassicurativa
all’interno o, se
iscritti nella
sezione E del RUI,
anche fuori dai
locali
dell’intermediario
per il quale operano,
inclusi gli
intermediari a titolo
accessorio.
✓
Fornitore: il
soggetto terzo
imparziale a cui
l’intermediario ha
affidato la gestione
dei reclami o di
singole fasi della
stessa.
✓
Grande broker: Il
mediatore o L’Intermediario che
abbia l’amministratore
delegato e/o il
direttore generale
iscritti nella
medesima sezione ai
sensi dell’articolo
13, comma 3, lettera
a), del Regolamento
IVASS n. 40 del 2
agosto 2018, e un
numero di dipendenti
o collaboratori
iscritti nella
sezione E del
registro uguale o
superiore a dieci.
✓
Imprese di
assicurazione: le
imprese di
assicurazione
autorizzate in Italia
e le imprese di
assicurazione
comunitarie che
svolgono la loro
attività
in Italia in regime
di libertà
di prestazione di
servizi o in regime
di stabilimento.
✓
“Intermediari
assicurativi”
o “Intermediari”: le persone fisiche
o le società iscritte
nel Registro Unico
elettronico degli
Intermediari
assicurativi (RUI) di
cui all’articolo 109
del Decreto
Legislativo 7
settembre 2005, n.
209.
✓
IVASS o Autorità: l’Istituto per la
Vigilanza sulle
Assicurazioni.
✓
Mediatori o Broker:
gli intermediari che
agiscono su incarico
del cliente e che non
hanno poteri di
rappresentanza di
imprese di
assicurazione o di
riassicurazione
iscritti nella
sezione B del RUI.
✓
Reclamo: è
considerato reclamo
una dichiarazione di
insoddisfazione in
forma scritta nei
confronti di
un’impresa di
assicurazione, di un
intermediario
assicurativo o di un
intermediario
iscritto nell’elenco
annesso relativa a un
contratto o a un
servizio
assicurativo. Non
sono considerati
reclami le richieste
di informazioni o di
chiarimenti, le
richieste di
risarcimento danni o
di esecuzione del
contratto.
✓
Reclamante: è
considerato
reclamante il
soggetto che sia
titolato a far valere
il diritto alla
trattazione del
reclamo da parte
dell’impresa di
assicurazione,
dell’intermediario
assicurativo o
dell’intermediario
iscritto nell’elenco
annesso (contraente,
assicurato,
beneficiario,
danneggiato).
✓
Registro reclami: Si
intende lo strumento
elettronico o
cartaceo in cui sono
annotati e conservati
i dati essenziali del
reclamo, idoneo ad
adempiere agli
obblighi previsti
dalla
normativa.
ENTI DI RIFERIMENTO
IVASS: Istituto per
la Vigilanza delle
Assicurazioni.
CONSOB:
Commissione Nazionale
per le Società e la
Borsa.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, come modificato dai provvedimenti IVASS n. 30/2015; n.46/2016, n.61-63/2017; n. 76/2018, n. 97/2020.
INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
Le informazioni
utili per la
presentazione dei
reclami, le
tempistiche di
risposta e la
funzione aziendale
incaricata dell’esame
e i relativi recapiti
sono riportati:
✓
nella dichiarazione
conforme al modello 3
Allegato al
Regolamento IVASS n.
40 del 2 agosto 2018
come modificato dal
Provv. IVASS n.
97/2020;
✓
nei locali dove è
svolta l’attività
di
intermediazione;
✓
sul sito internet
www.wapiti.it.
Nello
specifico tali
informazioni
contengono:
✓
le indicazioni
concernenti la
gestione dei reclami
inclusa la modalità
di presentazione e la
tempistica di
risposta (45
giorni);
✓
l’indicazione della
funzione per la
gestione dei reclami
e i relativi
recapiti;
✓
le indicazioni con le
modalità
di presentazione dei
reclami all’IVASS o alla CONSOB
e le possibilità
per il reclamante, in
caso di mancato o
parziale accoglimento
del reclamo, di
rivolgersi all’Autorità
e ai sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie previsti
a livello
normativo.
FORME DI INOLTRO DEI RECLAMI
I reclami, per poter
essere trattati
secondo le modalità
ed i tempi dalla
stessa dettati,
devono essere
formulati
esclusivamente per
iscritto ed inviati
secondo le seguenti
modalità
alternative:
✓
Raccomandata AR al
seguente recapito:
✓
Denominazione
Intermediario
✓
Indirizzo
✓
PEC
✓
Fax
✓
Email reclami
Per
la formulazione dei
reclami può
essere utilizzato il
modulo standard messo
a disposizione
dall’Intermediario e che
può
essere richiesto
presso la sede o
scaricato dal sito
www.wapiti.it.
Nel
caso di consegna
diretta presso la
sede sopra indicata,
la persona incaricata
dall’Intermediario
alla ricezione del
reclamo dovrà fare
compilare e
controfirmare al
reclamante il modulo
di reclamo (vedi
fac-simile in
appendice), apponendo
su questo la data di
ricezione.
I
reclami irrituali,
cioè presentati con
modalità diverse da
quelle precedenti,
sono comunque validi
purché contengano:
✓
gli estremi del
ricorrente;
✓
data e luogo di
presentazione del
reclamo;
✓
l’oggetto del
reclamo;
✓
i motivi del
reclamo.
GESTIONE OPERATIVA DEI RECLAMI: DESCRIZIONE DELLE FASI
La gestione dei
reclami è articolata
nelle seguenti
fasi:
✓
ricezione del
reclamo;
✓
registrazione nel
registro reclami;
✓
istruttoria del
reclamo;
✓
risoluzione del
reclamo.
Le
suddette fasi possono
differenziare
parzialmente nei modi
e nei tempi a seconda
della tipologia del
reclamo.
RICEZIONE DEL RECLAMO
Nel caso di reclamo
scritto presentato
direttamente presso
la sede sopra
indicata, l’addetto
di sede dovrà:
✓
far compilare il
modulo di reclamo
assicurandosi che il
reclamante apponga
nel modulo la data e
la firma;
✓
apporre il timbro
datario sulla busta
di trasmissione del
reclamo;
✓
inviare tutta la
documentazione
all’ufficio compente;
✓
archiviare la
documentazione.
In
ogni caso, ai fini
della determinazione
della data di
ricezione, valgono i
seguenti criteri:
1.
per i reclami
pervenuti alla sede
dell’Intermediario:
a.
Raccomandate AR –
data di effettiva
ricezione della
missiva, coincidente
con la sottoscrizione
dell’avviso di
ricevimento, così
come da timbro
datario posta in
entrata;
b.
Posta Ordinaria –
data di effettiva
ricezione della
missiva, così come da
timbro datario posta
in entrata;
2.
per i reclami
pervenuti tramite
PEC: data ingresso
della missiva sulla
casella PEC;
3.
per i reclami via
fax: data di
ricezione del fax; 4.
per i reclami tramite
il form reclami del
sito www.wapiti.it o
via mail: data di
ricezione del form
nella casella di
posta elettronica
mail reclami.
REGISTRAZIONE NEL REGISTRO RECLAMI
L’Intermediario è
responsabile della
gestione del Registro
Reclami, tenuto in
formato
elettronico/cartaceo,
in cui devono essere
annotati:
1. I
DATI GENERALI DEL
RECLAMO
a.
Codice progressivo
per anno
b. Anno
di ricezione
c.
Data di ricezione
d.
Modalità di
ricezione
e.
Valore economico
della controversia
f.
Esito finale del
reclamo
(accolto/rigettato/accolto
parzialmente)
g.
Motivazioni
dell’accoglimento/del
rigetto/dell’accoglimento
parziale
h.
Devoluzione del
reclamo all’Autorità
di Vigilanza/Autorità
Giudiziaria o
attivazione di altri
meccanismi di
mediazione/arbitrato
previsti dalla
normativa
i.
Data di chiusura
definitiva
j.
Qualora il reclamo
fosse di competenza
della compagnia
indicazione della
data di trasmissione
alla compagnia
k.
Eventuale riapertura
della controversia in
altre sedi.
2.
DESTINATARIO DEL
RECLAMO
a.
Comportamenti propri
dell’intermediario
b.
Comportamenti dei
dipendenti
dell’Intermediario
c.
Comportamenti dei
collaboratori
dell’Intermediario
d.
Contestazioni che non
sono di competenza
dell’Intermediario
3.
OGGETTO DEL RECLAMO E
MOTIVAZIONI
a.
Contestazioni
sull’informativa
precontrattuale e
contrattuale
b.
Contestazioni per
mancata o inesatta
esecuzione
c.
Contestazione per
esecuzione di
operazioni non
autorizzate
d.
Altro
4. DATI
SOGGETTO
RECLAMANTE
a.
Contraente
b.
Assicurato
c.
Danneggiato
d.
Beneficiario
5.
DATI SOGGETTO
MITTENTE
a.
Diretto
interessato
b.
Legale
c.
Consulente
d.
Associazioni
consumatori/portatori
di interessi
collettivi
e.
Altro soggetto
6.
CLASSIFICAZIONE DI
EVENTUALI DATI
CORRETTIVI
a.
Intervento
formativo
b.
Intervento
organizzativo
c.
Risarcimento
d.
Altro
Il
Registro Reclami è
uno strumento
elettronico o
cartaceo idoneo ad
accogliere i dati
essenziali del
reclamo e ad
espletare gli
obblighi di
informativa interna
(report interni
aziendali) ed esterna
nei confronti
dell’IVASS.
Nel
caso in cui il
Registro Reclami sia
uno strumento
elettronico, ai fini
della corretta tenuta
i reclami vengono
censiti nell’apposito
programma/software
eventualmente
dedicato con una
frequenza di back up
proporzionata al
flusso dei reclami in
arrivo.
Ai sensi
del Regolamento
28/2008 e successive
modifiche ed
integrazioni, qualora
L’Intermediario
ricevesse reclami
relativi a
comportamenti tenuti
da compagnie
assicurative,
l’intermediario
Broker deve
trasmettere senza
ritardo all’impresa
interessata i reclami
eventualmente
ricevuti dandone
contestualmente
notizia al
reclamante.
In
caso di
collaborazione
orizzontale con altri
intermediari, così
come definita
dall’art. 42 Reg.
IVASS 40/2018, il
reclamo verrà gestito
dall’intermediario
che ha il rapporto
diretto con
l’impresa,
ISTRUTTORIA
Il soggetto
incaricato alla
gestione dei reclami
deve compiere, nella
trattazione degli
stessi, una prima
valutazione sulla
base della
documentazione
ricevuta.
Il
soggetto incaricato
alla gestione reclami
può, al fine di
verificare l’accaduto
e per un esame più
approfondito della
doglianza deve:
✓
contattare
telefonicamente il
mittente/reclamante
per verificare le
motivazioni del
reclamo;
✓
richiedere
formalmente al
mittente/reclamante
l’eventuale
integrazione della
documentazione
(qualora tale
documentazione fosse
incompleta);
✓
informare l’addetto/dipendente/collaboratore
interessato dal
reclamo, in quanto
relativo ad un
proprio
comportamento,
invitandolo a fornire
entro 15 giorni una
relazione sui fatti
contestati dal
reclamante,
nonché
la documentazione
pertinente e ogni
altra informazione
utile per la gestione
del reclamo ed infine
esprimere la propria
posizione rispetto
alla questione
oggetto del reclamo
stessa;
✓
interagire con tutte
le risorse che hanno
gestito la pratica
per acquisire
qualsiasi
informazione utile
all’istruttoria (ad
esempio: note di
lavorazione, file
audio, mail ecc.).
Dopo
aver espletato quanto
sopra, il soggetto
incaricato alla
gestione dei
reclami:
✓
analizza la
documentazione
ricevuta e tutte le
informazioni del
caso;
✓
analizza le
modalità
con le quali si è
manifestata la
controversia e le
cause che l’hanno generata;
✓
valuta le questioni
di merito (legali,
amministrative,
comportamentali ecc.)
per predisporre le
iniziative necessarie
a rispondere al
reclamante;
✓
qualora la
fattispecie presenti
caratteristiche
particolari può
richiedere parere
scritto
specialistico.
Il
soggetto incaricato
alla gestione del
reclamo, analizzata
tutta la
documentazione
prodotta nella fase
istruttoria, produce
una relazione
conclusiva nella
quale:
✓
esprime il proprio
giudizio sul reclamo
dichiarandone la
fondatezza e l’infondatezza;
✓
nell’ipotesi in cui lo
ritenga fondato,
individua le
specifiche iniziative
da assumere ai fini
dell’accoglimento
dell’istanza di reclamo
che verranno portate
all’attenzione del
legale rappresentante
della società di
brokeraggio (o del
titolare in caso di
ditta individuale),
il quale – ove
necessario –
provvederà ad
impartire istruzioni
per adempiere alle
decisioni assunte;
✓
indica l’esito finale del
reclamo (accolto/non
accolto/accolto
parzialmente) e le
relative
motivazioni;
✓
predispone la
risposta definitiva
da trasmettere al
reclamante
RISOLUZIONE DEL RECLAMO E RISPOSTA AL RECLAMANTE
Terminata
l’istruttoria, il
soggetto incaricato
alla gestione del
reclamo predispone la
risposta da inviare
al reclamante. La
risposta deve
contenere:
✓
se il reclamo è
ritenuto fondato, le
iniziative che
L’Intermediario si
impegna ad assumere
ed i tempi entro i
quali le stesse
verranno
realizzate;
✓
se il reclamo è
ritenuto infondato o
parzialmente
infondato, un’illustrazione chiara
ed esauriente delle
motivazioni del
rigetto/o parziale
rigetto, nonché
le necessarie
indicazioni circa la
possibilità
per il reclamante di
rivolgersi
all’Autorità di
Vigilanza o altre
forme di risoluzione
stragiudiziale delle
controversie,
specificandone le
modalità.
La
risposta conclusiva
viene trasmessa al
legale rappresentante
della società di
brokeraggio (o del
titolare in caso di
ditta individuale)
per la ratifica e la
sottoscrizione. La
risposta ratificata
viene inviata al
reclamante nelle
modalità prescelte
dal reclamante ed
indicate in sede di
presentazione del
reclamo, tali
modalità devono
essere idonee a
dimostrare la
ricezione della
risposta da parte del
reclamante.
La
risposta conclusiva
deve essere inviata
al reclamante entro
45 giorni di
calendario dal
ricevimento del
reclamo.
Si
procede
all’aggiornamento del
Registro
Reclami.
REPORTISTICA DEI RECLAMI TRATTATI
La procedura di
gestione reclami
prevede obblighi di
comunicazione verso
l’esterno e l’interno
dell’Intermediario,
in particolare:
✓
alla fine di ciascun
anno solare i dati
relativi ai reclami
devono essere
riportati nello
specifico prospetto
(modello IVASS
Provvedimento n 46
del 3 maggio 2016).
Tale prospetto
verrà
fornito all’IVASS a
richiesta;
✓
(voce opzionale)
entro 90 giorni dalla
fine dell’esercizio il
soggetto il soggetto
incaricato alla
gestione del reclamo
deve predisporre
un’apposita relazione
che illustri la
situazione
complessiva dei
reclami ricevuti.
Qualora dall’analisi
e valutazione dei
reclami ricevuti
nell’esercizio
precedente dovesse
emergere che le
lamentele siano state
originate da carenze
organizzative e/o
procedurali, la
relazione dovrà
descrivere le carenze
riscontrate e le
proposte per la
rimozione.
RIAPERTURA DEL RECLAMO E SISTEMA DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il reclamante
rimasto insoddisfatto
o il cui reclamo ha
avuto esito negativo
potrà:
✓
presentare reclamo
presso l’IVASS o CONSOB in
base a quanto
specificato nel DIP
del prodotto
distribuito. L’Intermediario
ricevuta la
comunicazione da
parte dell’IVASS dell’avvio del
procedimento deve
predisporre e
trasmettere all’IVASS, nei termini
indicati da
quest’ultima, una
relazione dettagliata
volta a fornire in
modo completo e
tempestivo
chiarimenti del
caso;
✓
ricorrere a forme
stragiudiziali delle
controversie (quali a
titolo di esempio la
mediazione; la
negoziazione
assistita;
l’arbitrato; la
conciliazione
paritetica).
L’Intermediario
deve informare il
cliente/reclamante
delle varie opzioni;
tale informativa
dovrà essere
contenuta:
✓
nell’informativa
precontrattuale
consegnata al
cliente;
✓
sul sito internet;
✓
in caso di reclamo
nel documento di
risposta inviata al
reclamante.
FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DI RECLAMI
L’Intermediario prevede piani di formazione costante e adeguata rivolti a rendere gli addetti alla gestione dei reclami edotti allo svolgimento dell’attività.
Il Consiglio di amministrazione di Wapiti Srl